CAF CISAL-CISAL SCUOLA PUGLIA
FAQ/L’INSEGNANTE E IL DIRITTO AL GIORNO LIBERO
Scrive una docente:
Egr. Avvocato,
sono una docente che nel corrente a.s. 2019-2020 è stata trasferita, a domanda, in una nuova Istituzione scolastica. Con stupore ho appreso che il mio dirigente scolastico intende strutturare l’orario di insegnamento su 6 giorni, a differenza degli altri miei colleghi della stessa istituzione scolastica e dell’intera provincia, che svolgono l’orario di servizio su cinque giorni usufruendo della giornata libera, citando il CCNL nella parte in cui afferma “l’orario di servizio è prestato in non meno di 5 giorni”.
DOMANDA: Ho il diritto insopprimibile alla giornata libera? Grazie per la Sua attenzione. Firmato (omissis)
RISPONDE l’Avvocato:
Premesso che con il nuovo CCNL 2016-2018, superando le disposizioni imperative che avevano condizionato le relazioni sindacali in materia di CCNL,ha riportato l’orario di servizio del personale nell’ambito del CCNI d’Istituto.
Il CCNL Scuola vigente, al pari di quelli del passato, non prevede espressamente il giorno libero per i docenti; tuttavia negli anni si è consolidata, sull’intero territorio nazionale, la prassi per cui il docente ha diritto ad un riposo settimanale.
A presupposto di questo diritto consolidato c’è l’articolo 2078 del Codice Civile (Efficacia degli usi), il quale sancisce che ” In mancanza di una disposizione di legge e di contratto (come nel nostro caso) collettivo si applicano gli usi.(…).”
Per questo motivo l’uso di concedere il giorno libero all’insegnante si è consolidato nella prassi, entrando a far parte dell’intero ordinamento.
Quindi la risposta al quesito della docente è SI, l’insegnante ha il diritto alla giornata libera riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico.
Si precisa, tuttavia, che è esclusa la possibilità del giorno di riposo per quei docenti che operano nelle Istituzioni scolstiche il cui modello organizzativo si articola su 5 giorni lavorativi , con il sabato libero
Avv. Caterina SERVEDIO
Dott.ssa Eleonora SERVEDIO
SUPPLENZE AL 30 GIUGNO E AL 31 AGOSTO, COME E QUANDO
Scrive una docente:
Preg.ma Consulente Legale, Avv. Caterina Servedio,
seguo con attenzione le Sue risposte ai quesiti di interesse generale poste dai colleghi docenti.
Sono una docente di Scuola primaria a cui, nel corrente a.s. 2019-2020, le è stata conferita una supplenza da parte di un Dirigente scolastico su di un posto vuoto fino al 30 giugno 2020 per esaurimento candidati graduatoria provinciale. Ho qualche dubbio sulla durata della supplenza nonostante la scuola abbia già proceduto alla stipula del contratto al 30 giugno.
DOMANDA: Ha agito correttamente la scuola conferendomi la supplenza fino al 30 giugno,oppure trattandosi di posto vuoto mi spetterebbe la supplenza fino al 31 agosto?
Gazie. Ins .(firma omessa)
RISPONDE l’Avvocato.
Si premette che in materia di supplenze nella Scuola pubblica bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale n. 131 del 13.06.2007 e s.m.i.
La docente non ha precisato se il posto occupato fa parte dell’Organico di Diritto oppure dell’Organico di Fatto.
Data la complessità della materia si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella fase di stipula del contratto al fine di evitare penalizzazioni.
Sia il MIUR con la nota Ministeriale del 28.8.2019 avente per oggetto: Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A, sia il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Firenze con la nota del 13.09.2019., rammentano ai destinatari (Direttori USR, il primo e Dirigenti scolastici il secondo ) che le nomine dovranno rispettare la natura del posto (31/08 – 30/06).
Pertanto, se il posto vacante resosi disponibile per la supplenza annuale da parte del Dirigente scolastico proviene dall’Organico di Diritto (posti che non sono stati assegnati per mancanza di aspiranti in graduatoria) va assegnato con supplenza al 31 agosto, anche se questa è conferita dal Dirigente Scolastico tramite le graduatorie di istituto o addirittura tramite MAD (domanda di messa a disposizione).
Caso contrario, cioè posto resosi disponibile sull’Organico di fatto, ivi compresi i posti in deroga sul sostegno, la supplenza è conferita al 30 giugno.
Si sottolinea che nella fattispecie in esame non influisce sulla durata della supplenza la procedura di reclutamento (Dirigente Ambito Territoriale/Dirigente Istituzione scolastica), ma la natura del posto.
P.S.: Nella ipotesi che la Istituzione scolastica persista nel disattendere la succitata normativa sarà necessario ricorrere al Giudice del Lavoro per ripristinare i diritti negati, addebitando alla controparte le spese processuali.
Avv. Caterina Servedio
Dott.ssa Eleonora Servedio
FAQ/ MOBILITA’ PROFESSIONALE DA SOSTEGNO A POSTO COMUNE DELLO STESSO COMUNE
Egr. Avvocato,
sono una docente della Scuola primaria alla fine del vincolo quinquennale sul posto di sostegno per cui intendo trasferirmi sul posto Comune . Nel Comune di titolarità (che comprende due Istituti Comprensivi) in cui si colloca la mia scuola di servizio/titolarità sono previsti dei pensionamenti “quota 100” di alcune colleghe del posto comune .
DOMANDA: Posso vantare una precedenza nelle fasi di mobilità 2019-2020 nel Comune in cui sono titolare?
Grazie per la sua disponibilità
RISPONDE l’Avvocato Caterina SERVEDIO
Com’è noto il CCNI sulla mobilità triennale del personale della scuola sottoscritto il 31 dicembre 2018 ha:
LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE SONO STATE COLLOCATE IN TRE DISTINTE FASI:
I FASE: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
II FASE: intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
III FASE: Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia di versa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.
Il trasferimento da sostegno a materia/posto comune rientra nella II fase della mobilità anche se il movimento riguarda lo stesso comune di titolarità
All’interno della II fase questo movimento è, comunque, preceduto dai trasferimenti per la stessa tipologia di posto, cioè da materia a materia per stessa classe di concorso oppure da sostegno a sostegno
Il trasferimento da sostegno a materia è il movimento inserito nella lettera G) della II fase , mentre i trasferimenti per stessa tipologia di posto sono inseriti nella lettera F):
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
PERTANTO il trasferimento da sostegno a materia nel comune di titolarità, sarà preceduta dai docenti già titolari nella disciplina, anche se provenienti da un comune diverso rispetto a quello di titolarità.
F.to Avv. Caterina SERVEDIO/ Dott.ssa Eleonora SERVEDIO