CAF CISAL-CISAL SCUOLA PUGLIA

L'AVVOCATO RISPONDE

    FAQ
Frequently Asked Questions
ovvero le domande ricorrenti del personale della Scuola  di interesse generale, con le risposte più frequenti che vengono fornite.
A cura dell’Avv. Caterina SERVEDIO
 
(La rubrica si avvale della gentile consulenza dell’Avv. Caterina SERVEDIO, esperta in Diritto e Legislazione scolastica, Specializzata in Mediazione e Conciliazione d’Impresa – Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB, Perfezionata e Master in “Etica e  Diritti umani”, già Docente di Diritto nei Corsi di  Formazione Professionale. Riceve per appuntamento:

E-mail Avvocato: avvcaterinaservedio@libero.it.
Le FAQ vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
cisalscuolapuglia@libero.it. La Segreteria si riserva di dare riscontro o meno  a suo insindacabile giudizio.
Collabora la Dott.ssa Eleonora Servedio, Dottore in Giurisprudenza con lode -  Pratica Forense e Master in Diritti e tutela della persona nei contesti Formativi ed Economici-Produttivi.

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FAQ/L’INSEGNANTE E IL DIRITTO AL GIORNO LIBERO

Scrive una docente:

Egr. Avvocato,

sono una docente che nel corrente a.s. 2019-2020 è stata trasferita, a domanda, in una nuova Istituzione scolastica. Con stupore ho appreso che il mio dirigente scolastico intende strutturare l’orario di insegnamento su 6 giorni, a differenza degli altri miei colleghi della stessa istituzione scolastica e dell’intera provincia, che svolgono l’orario di servizio su cinque giorni usufruendo della giornata libera, citando il CCNL nella parte in cui afferma “l’orario di servizio è prestato in non meno di 5 giorni”.

DOMANDA: Ho il diritto insopprimibile alla giornata libera? Grazie per la Sua attenzione.                            Firmato (omissis)

RISPONDE l’Avvocato:

Premesso che con il nuovo CCNL 2016-2018, superando le disposizioni imperative che avevano condizionato le relazioni sindacali in materia di CCNL,ha riportato l’orario di servizio del personale nell’ambito del CCNI d’Istituto.

Il CCNL Scuola vigente, al pari di quelli del passato, non prevede espressamente il giorno libero per i docenti; tuttavia negli anni si è consolidata, sull’intero territorio nazionale, la prassi per cui il docente ha diritto ad un riposo settimanale.

A presupposto di questo diritto consolidato c’è l’articolo 2078 del Codice Civile (Efficacia degli usi), il quale sancisce che ” In mancanza di una disposizione di legge e di contratto (come nel nostro caso) collettivo si applicano gli usi.(…).”

Per questo motivo l’uso di concedere il giorno libero all’insegnante si è consolidato nella prassi, entrando a far parte dell’intero ordinamento.

Quindi la risposta al quesito della docente è SI, l’insegnante ha il diritto alla giornata libera riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico.

Si precisa, tuttavia, che è esclusa la possibilità del giorno di riposo per quei docenti che operano nelle Istituzioni scolstiche il cui modello organizzativo si articola su 5 giorni lavorativi , con il sabato libero

                                                                         Avv. Caterina SERVEDIO

                                                                         Dott.ssa Eleonora SERVEDIO


 

SUPPLENZE AL 30 GIUGNO E AL 31 AGOSTO, COME E QUANDO

Scrive una docente:

Preg.ma Consulente Legale, Avv. Caterina Servedio,

seguo con attenzione le Sue risposte ai quesiti di interesse generale poste dai colleghi docenti.

Sono una docente di Scuola primaria a cui, nel corrente a.s. 2019-2020, le è stata conferita una supplenza da parte di un Dirigente scolastico su di un posto vuoto fino al 30 giugno 2020 per esaurimento candidati graduatoria provinciale.  Ho qualche dubbio sulla durata della supplenza nonostante la scuola abbia già proceduto alla stipula del contratto al 30 giugno.

DOMANDA: Ha agito correttamente la scuola conferendomi la supplenza fino al 30 giugno,oppure trattandosi di posto vuoto mi spetterebbe la supplenza fino al 31 agosto? 
Gazie.                                                                Ins .(
firma omessa)

RISPONDE l’Avvocato.

Si premette che in materia di supplenze nella Scuola pubblica bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale n. 131 del 13.06.2007 e s.m.i.

La docente non ha precisato se il posto occupato fa parte dell’Organico di Diritto oppure dell’Organico di Fatto.

Data la complessità della materia si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella fase di stipula del contratto al fine di evitare penalizzazioni.

Sia il MIUR con la nota Ministeriale del 28.8.2019 avente per oggetto: Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A, sia il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Firenze con la nota del 13.09.2019., rammentano ai destinatari (Direttori USR, il primo e Dirigenti scolastici il secondo ) che le nomine dovranno rispettare la natura del posto (31/08 – 30/06).

Pertanto, se il posto vacante resosi disponibile per la supplenza annuale da parte del Dirigente scolastico proviene dall’Organico di Diritto (posti che non sono stati assegnati per mancanza di aspiranti in graduatoria) va assegnato con supplenza al 31 agosto, anche se questa è conferita dal Dirigente Scolastico tramite le graduatorie di istituto o addirittura tramite MAD (domanda di messa a disposizione).

Caso contrario, cioè posto resosi disponibile sull’Organico di fatto, ivi compresi i posti in deroga sul sostegno, la supplenza è conferita al 30 giugno.

Si sottolinea che nella fattispecie in esame non influisce sulla durata della supplenza la procedura di reclutamento (Dirigente Ambito Territoriale/Dirigente Istituzione scolastica), ma la natura del posto.

P.S.: Nella ipotesi che la Istituzione scolastica persista nel disattendere la succitata normativa sarà necessario ricorrere al Giudice del Lavoro per ripristinare i diritti negati, addebitando alla controparte le spese processuali.

Avv. Caterina Servedio

Dott.ssa Eleonora Servedio

FAQ/ MOBILITA’ PROFESSIONALE DA SOSTEGNO A POSTO COMUNE DELLO STESSO COMUNE

Egr. Avvocato,

sono una docente della Scuola primaria alla fine del vincolo quinquennale sul posto di sostegno per cui intendo trasferirmi sul posto Comune . Nel Comune di titolarità (che comprende due Istituti Comprensivi) in cui si colloca la mia scuola di servizio/titolarità sono previsti dei pensionamenti “quota 100” di alcune colleghe del posto comune .

DOMANDA: Posso vantare una precedenza nelle fasi di mobilità 2019-2020 nel Comune in cui sono titolare?

Grazie per la sua disponibilità

RISPONDE l’Avvocato Caterina SERVEDIO

Com’è noto il CCNI sulla mobilità triennale del personale della scuola sottoscritto il 31 dicembre 2018 ha:

  • ABOLITA LA CHIAMATA DIRETTA DA PARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
  • ABOLITO GLI AMBITI TERRITORIALI
  • RIPRISTINATE LE FASI TEMPORALI DI MOBILITA’ GIA’ PREVISTE DAL CCNL 2015/2016: comunali, provinciali, interprovinciale, mobilità professionale

LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE SONO STATE COLLOCATE IN TRE DISTINTE FASI:

I FASE: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
II FASE: intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
III FASE: Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia di versa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

Il trasferimento da sostegno a materia/posto comune rientra nella II fase della mobilità anche se il movimento riguarda lo stesso comune di titolarità

All’interno della II fase questo movimento è, comunque, preceduto dai trasferimenti per la stessa tipologia di posto, cioè da materia a materia per stessa classe di concorso oppure da sostegno a sostegno

Il trasferimento da sostegno a materia è il movimento inserito nella lettera G) della II fase , mentre i trasferimenti per stessa tipologia di posto sono inseriti nella lettera F):

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

PERTANTO il trasferimento da sostegno a materia nel comune di titolarità, sarà preceduta dai docenti già titolari nella disciplina, anche se provenienti da un comune diverso rispetto a quello di titolarità.

                                                                                                                                      F.to Avv. Caterina SERVEDIO/ Dott.ssa Eleonora SERVEDIO

 

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FAQ/COMPARTO SCUOLA E PERMESSI A ORE, L. 104/92, ART. 33

L’Avv. Caterina Servedio  risponde
Scrive una docente della Scuola secondaria:
Gentile Avvocato,
il mio Dirigente scolastico alla richiesta per via breve di poter fruire ad ore i tre giorni di permesso per l’assistenza a persona diversamente abile (mia madre) in situazione di gravità si è dimostrato alquanto esitante sulla concessione.(omissis) Intanto la scrivente ha avanzato formalmente la richiesta di fruizione ad ore dei tre giorni di permesso retribuito previsti dalla L. 104. 

Domanda:
a – La possibilità di fruire dei tre giorni ad ore è un diritto a cui il Dirigente non può sottrarsi, oppure è lasciato alla sua discrezionalità decisionale?
b – Ho più volte consultato il CCNL vigente senza trovare alcun riscontro alla mia problematica. Il nostro CCNL prevede tale fattispecie?
c – Nella ipotesi di autorizzazione , quante ore al giorno di esonero mi spetterebbero?

Risposta:
La legge 183/2010 e s.m.i. ha completamente riscritto l’art. 33, comma 3 della legge 104/92 in merito ai   permessi per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità da fruirsi per l’intera giornata lavorativa. Tanto, però, a parere della scrivente , non inibisce affatto la possibilità di fruire detti permessi ad ore in quanto non in contrasto con la norma.
Tuttavia è utile precisare che il vigente CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola non prevede tale diritto. Si ritiene, nondimeno, che il docente possa avanzare tale richiesta (ben motivata) che deve essere attentamente vagliata dal Dirigente, coinvolgendo la delicata fattispecie di una legge”speciale” a tutela della persona in stato di svantaggio grave.
Il Dirigente scolastico potrà concedere l’autorizzazione in deroga a quanto non previsto nel Contratto collettivo nazionale della scuola.
In merito al monte ore giornaliero si evidenzia che trova applicazione il D.L.vo n. 112/2008, art. 71, convertito nella Legge 133/2008. Utile all’uopo anche la direttiva della Funzione Pubblica esplicitata nella Circolare n.8/2008. Detta direttiva, partendo dal presupposto che la Legge non precisa il monte ore massimo fruibile, fissa per il Pubblica impiego 18 ore mensili per un orario di lavoro settimanale di 36 ore. Sulle modalità di frazionare i giorni in ore, oggi in applicazione dell’art. 71 D.L.vo 112/2008, convertito nella legge 133/2008 si richiama , per tutto il Comparto del pubblico impiego, la direttiva. Diramata dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 8 del 5 settembre 2008 in cui si legge, tra l’altro:” (…) considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la frazionabilità in ore prevista nei diversi CCNL, quale quello del comparto Ministeri, non deve superare le di 18 ore mensili per un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore”.
Alla luce della Direttiva di cui sopra, pertanto, per il Comparto Scuola , solo al personale ATA può essere eventualmente concesso il limite massimo delle 18 ore mensili ; per il personale docente, invece, occorre rimodulare il limite delle 18 ore con il rispettivo orario settimanale.
caterinaservedio@libero.it. Scrive una docente della Scuola secondaria: … 
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FAQ/ CONGEDO PARENTALE, GIORNATA LIBERA E FESTIVA
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
 
 L’Avv. Caterina Servedio risponde
 
Gentile Avvocato Caterina Servedio,
sono una docente di Lettere della Provincia di (omissis),  nel mese di (omissis) 2014 ho inoltrato al mio Dirigente scolastico una richiesta di fruizione del congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del Dlvo 151/01, di gg. due: venerdì ….. e lunedì …., (Provinciadate e mese sono stati omessi su espressa richiesta della collega), avendo il sabato libero da impegni didattici e la domenica festiva.
La scuola d’ufficio mi ha conteggiato 4 giorni di congedo, nonostante le mie rimostranze verbali.(…)

Domanda:
La scuola ha agito correttamente? Quali i suoi suggerimenti per il futuro?
Grazie per la Sua attenzione, con i Migliori Auguri di un Buon Natale 2014 e Felice Anno 2015.

Risposta:
Com’è noto il CCNL 2006-2009 Comparto scuola all’art. 12 prevede che ne l caso di fruizione continuativa del congedo parentale e malattia del piccolo vanno compresi anche gli eventuali giorni festivi che ricadano nell’intervallo stesso del congedo.
Detta disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di fruizione frazionata , in assenza di un ritorno al lavoro della docente (e ATA).
Nel merito è intervenuta l’ARAN con l’orientamento applicativo 21 del 16.02.2011
L’ARAN, con l’orientamento applicativo 21 relativo al comparto scuola del 16/2/2011, con riferimento a una nota della Ragioneria Generale dello Stato –ICOP prot. N. 126427 del 16 gennaio 2009, relativo al trattamento delle giornate di sabato e domenica “intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia”, ha precisato che “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”. 
Tanto premesso , la scrivente ritiene che sia applicabile analogicamente quanto precisato dall’Aran con l’orientamento succitato ( Orientamento reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3718-scuola-malattie-infortuni-sul-lavoro/1507-scu21orientamenti-applicativi ? )
Nel nostro caso, quindi, poiché il lunedì successivo al venerdì la docente risulta assente in congedo parentale , i giorni intermedi (sabato libero e domenica) saranno da considerarsi anch’essi come assenti per congedo parentale a meno che, nella giornata di sabato, “il docente non si sia reso disponibile per la ripresa del servizio”.
Ne consegue che il comportamento del Dirigente scolastico nella fattispecie risulta essere conforme alle norme di legge, in mancanza di una espressa volontà di ripresa del servizio per la giornata del sabato da parte della docente. 
Si suggerisce, nell’immediato futuro, al fine di non incorrere nella fattispecie penalizzante in esame, di manifestare, in modo inconfutabile, la propria volontà di ripresa del servizio, la sola che interrompe la continuità del congedo. All’uopo detta volontà potrà essere espressa, a mio parere,  secondo le seguenti modalità di comunicazione:
  • Presentarsi a scuola e firmare il foglio di presenza giornaliera
  • Inviare a Scuola un fax e/o una e mail certificata, nella quale si dichiari la cessazione della condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione della scuola.
 
 
FAQ/LAVORATORI INVALIDI E PREPENSIONAMENTO
 
 
 
L’Avv. Caterina Servedio risponde
 

Domanda:
Egr. Avvocato, Dott.ssa  Caterina Servedio,
sono una docente della Scuola dell’infanzia, invalida civile (…). Da qualche settimana oltre i 60 anni di età, stanca per un lavoro  ‘usurante’, più di quanto si possa credere (sezioni  pollaio di 28 piccoli alunni, con una dirigente che spesso ne distribuisce altri in presenza di brevi assenze delle colleghe). ‘Voci’ raccolte in ‘corridoio’, su cui  comunque la mia Segreteria non ha saputo darmi certezze normative, accrediterebbero l’ipotesi  di un possibile prepensionamento per le categorie protette; c’è questa possibilità? Quali le condizioni richieste? Quali le modalità per fruirne?
Grazie per l’attenzione che vorrà prestare alla presente richiesta ( … ) , complimenti per il Suo servizio legale.

Risposta:
In effetti l’attuale Legislazione previdenziale  a tutela della disabilità  ed in particolare la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, c. 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi civili, indipendentemente dalle cause e  ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% di richiedere , di fruire  per ogni anno di lavoro effettivamente svolto  il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Detto beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 (cinque) anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% o in quanto sordomuti.
E’ da rilevare che per gli anni lavorati con una invalidità inferiore al 74%  non è consentito beneficiare  dei contributi figurativi.
Nel merito  è intervento l’INPDAP con la Circolare informativa  n. 75 del 27.12.2001 e successivamente  l’INPS con propria Circolare  n. 29 del 30.01.2002.
L’INPDAP con la predetta  Circolare  ha chiarito i termini in merito al trattamento economico e alle condizioni generali per la fruizione dei contributi figurativi per il prepensionamento:
  • il riconoscimento dei benefici  figurativi fino ad un massimo di 5 anni influisce sulla misura della pensione atteso che  il dettato normativo contempla espressamente l’incremento dell’anzianità contributiva (cfr Circolare informativa INPDAP 27.12.2001);
  • i benefici dei due mesi di accredito figurativo per ogni anno vanno calcolati dal momento in cui al lavoratore è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% per qualsiasi causa.
Per meglio chiarire  i contenuti della Circolare di cui sopra e della stessa Legge n. 388/2000 si riporta il seguente esempio.
Il lavoratore BIANCHI ha iniziato a lavorare nel 1990, mentre  nell’anno 2000 gli viene riconosciuta una invalidità pari all’80%. L’inizio del computo dei due mesi comincerà  dal 2000, anno di riconoscimento della disabilità e non dal 1990.
Una nota successiva dell’INPDAP dell’8 luglio 2003, n.36  chiarisce che detti benefici vengono interrotti , senza compromettere i diritti acquisiti,  nella ipotesi di miglioramento delle condizioni di salute del lavoratore allorquando la percentuale di invalidità  sia inferiore al 74%.
E’ da evidenziare, infine,  che  l’istanza per la richiesta della concessione dei benefici  per i Lavoratori della scuola va inoltrata  al proprio Ente previdenziale tramite la scuola di servizio.
FAQ/ TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO E ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO
 
 
L’Avvocato risponde
 
Gent.ma Prof.ssa Avv. Caterina Servedio, 
sono una docente di scuola primaria incaricata a tempo indeterminato nell’anno di formazione. Recentemente ho avuto qualche difficoltà con la mia Dirigente circa la concessione di due giorni di permessi retribuiti, quale attore in una causa civile (giorno prima l’udienza per motivi organizzativi e difesa e giorno dell’udienza). (omissis)

Domanda:

Il dipendente pubblico che riceve dall’autorità giudiziaria la citazione a comparire per fatti non d’Ufficio ha diritto ad assentarsi per adempiere a tale obbligo?
  1. E’ possibile richiedere anche un permesso per il giorno precedente per motivi organizzativi l’evento?
  2. La giornata è valida ai fini dei 180 giorni previsti per i docenti nell’anno di formazione?
Si ringrazia anticipatamente l’Avvocato; complimenti al Sindacato Cisal Scuola per il pregevole servizio.
Firma (omissis)

Risposta:
L’obbligo ad adempiere alla citazione dell’autorità giudiziaria è prevista dal Codice di procedura  penale artt. 196 e 198 e Codice di procedura civile artt. 250 e 255.
All’uopo si ritiene che per i fatti non d’Ufficio si possa attingere dai permessi di cui all’art. 15 comma 2 (giorni 3 di permessi retribuiti + gg. 6 di ferie anticipate) del CCNL-Comparto scuola 2006-2009.
L’ARAN con un proprio parere dell’8 luglio 2004 e 01 aprile 2005 per il Comparto Ministeri ha  informato che  solo la testimonianza resa nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza è equiparata all’effettivo servizio; di contro nella ipotesi che dovesse riguardare il solo dipendente lo stesso potrà assolvere l’obbligo di legge imputando l’assenza per ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali,  con riferimento alle opportunità offerte dal CCNL.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 7 del 2008 ha confermato, sostanzialmente, i parerei di cui sopra.
Il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro-Comparto scuola prevede, come già evidenziato, la possibilità di fruire di permessi e ferie anticipate.
In merito al secondo quesito il CCNL nulla dice al riguardo, pertanto al Dirigente spetterà valutare la fondatezza o meno dei motivi della medesima richiesta.
In merito al terzo quesito i permessi retribuiti e non  sono computabili per il raggiungimento dei 180 giorni.

 
cisalscuolapuglia@libero.it