NEWS-CISAL SCUOLA PUGLIA
NOTIZIARIO SINDACALE IN BREVE
A cura della rete di Quadri Sindacali
NOTIZIARIO SINDACALE
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Postato in data 26 agosto 2023
FA.Q.(*)
ATTIVITÀ COLLEGIALI DOCENTI
40+ 40 ORE
COLLEGI DEI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE
(art. 29 del CCNL/2007)
D. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
- altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
D. I cosiddetti incontri per “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?
R. Sì.
Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle
proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un
indirizzo per tutti i consigli di classe.
D. Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
R. Sì.
Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha
deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.
Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per
informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e
programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
D. I corsi obbligatori sulla sicurezza rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
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I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore
impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività
funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
D. Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l’inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. Sì.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono
esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano
approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
- Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee”
all’insegnamento;
- Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato
autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
D. Cosa rientra invece tra gli adempimenti dovuti?
R. Rientrano:
- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.
- l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli
alunni medesimi.
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D. Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?
R. Sì.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali
programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
D. E quando c’è coincidenza tra le attività collegiali?
R. Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
- Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto
ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo
scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.
D. Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate ai collegi dei docenti?
R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.
D. E per i consigli di classe?
R. Il Contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che
soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
D. L’eventuale assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti deve essere giustificata?
R. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno
definito va giustificata.
D. Esiste la possibilità di utilizzare i permessi brevi?
R. Ai sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’ARAN ha a tal proposito specificato che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL/2007, non fungibili con le attività di insegnamento.
D. Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?
R. Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.
Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.
Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile
deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente).
D. Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?
R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto.
Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non
inferiore ai 5 giorni.
Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive:
“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo
collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev’essere di almeno 5 giorni.
D. Cosa deve contenere la convocazione?
R. Deve indicare la data, l’ora d’inizio e l’ora di chiusura della seduta, nonché l’ordine del giorno.
D. È possible la votazione su un argomento non previsto nell’ordine del giorno?
R. Di norma possano essere votati solo gli argomenti fissati nell’ordine del giorno dell’atto di convocazione.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità.
D. La riunione collegiale può durare oltre l’orario inizialmente stabilito e deliberato? In questi casi quante ore dovrà conteggiare il docente?
R. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione.
Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo
originariamente stabilito.
In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno.
Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario
effettivo della durata della seduta:
- es. durata del collegio dei docenti stabilita per 2 ore il cui tempo però effettivo
risulterà di 3 ore.
Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2
originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per
collegi docenti (fino a 40 ore).
D. Nelle 40 + 40 ore rientrano anche i collegi e i consigli straordinari?
R. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore
stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende
necessario per problematiche sopraggiunte in corso d’anno (es. Consiglio di classe riunito eccezionalmente per sanzionare un allievo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non
inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
D. È dovuta la partecipazione ad un incontro collegiale nel giorno “libero”?
R. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno “libero”.
Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non
anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non
comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
D. Il collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta dei docenti?
R. Sì.
Quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.
D. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti quanti docenti devono essere
presenti?
R. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
D. E per la validità di una votazione?
R. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
D. E in caso di parità?
R. In caso di parità prevale il voto del presidente.
D. Come avviene il computo dei voti validamente espressi? Si conta anche chi si astiene
dalla votazione?
R. Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della
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validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell’approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.
Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo
presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.
Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono una precisa indicazione di volontà.
D. Un docente può rinunciare alla votazione?
R. Sì.
Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall’aula.
Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il “quorum strutturale” originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l’approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).
D. Cosa è previsto per il consiglio di classe?
R. La norma non specifica nulla in merito.
Pertanto, l’adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il “quorum strutturale” del 50% più uno.
D. Ciò vale anche per la partecipazione agli scrutini?
R. No.
Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i
docenti del consiglio di classe e non è ammessa l’astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.
D. I cosiddetti “prescrutini” rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe o sono attività
dovute?
R. I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi
equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio
perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.
© OrizzonteScuola.it Paolo Pizzo
Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali
all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratti
(*) da OrizzonteScuola.it di Paolo Pizzo
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Postato in data 09.05.2023
MAD PER SOSTITUZIONE COMMISSARI ESAMI DI STATO
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OTTIMIZZAZIONE DELLE COE , IL MODELLO
Di seguito il modello da utilizzare per la richiesta di ottimizzazione delle Cattedre Orario Esterne (COE), previsto dal CCNI e CIR -Contratto integrativo Regionale sulleRelazioni Sindacali.
RICHIESTA MIGLIORAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA ORARIA ESTERNA INERENTE L’A.S. 2023/2024
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale
di Bari-USR Puglia
usp.ba@istruzione.it
c.a. Funzionario responsabile organici e movimenti
docenti 2° grado scuola secondaria superiore
• angelina.dipinto.ba@istruzione.it
• diletta.milo@istruzione.it
• giuseppe.dimichino@posta.istruzione.it
Il/La sottoscritt___ _____________________________________________________________ nat___________
A____________________________________________, il________________________________, residente in _____________________________________________, via_________________________________ nr.________
c.a.p.____________________, tel.________________________________________________________________
Docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento ___________________________________________________________________________________________
Titolare presso la Scuola/Istituto _________________________________________________________________
Di_____________________________________________ con completamento presso_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi del CCNI per la mobilità sottoscritto il 8 luglio 2020 per il triennio 2019/20-2021-22, il miglioramento della cattedra oraria esterna attribuita, per l ‘insegnamento di ___________________________________________________ (classe di concorso_______________________________________ ) per l’a.s. 2023/2024 alla Scuola/Istituto predetto.
A tal fine si indicano in ordine di preferenza le seguenti sedi della scuola di completamento:
1 | CODICE | DENOMINAZIONE UFFICIALE DESCRIZIONE IN CHIARO |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Data______________ lì______________
FIRMA
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Postato il 6/4/2023
Anticipiamo l’Informativa del M.I.M. (Ministero dell’Istruzione e del Merito) sulla Bozza del D.M.ancora da pubblicare alla data odierna.
Cfr. https://m.flcgil.it/scuola/precari/elenchi-aggiuntivi-gps-per-abilitati-e-specializzati-che-conseguono-il-titolo-entro-il-30-giugno-2023-le-domande-ad-aprile-lo-scioglimento-della-riserva-entro-il-4-luglio.flc
Vedi anche https://www.miuristruzione.com/2023/03/02/apertura-finestra-gps-2023-dal-12-al-27-aprile-serve-abilitazione-o-specializzazione-su-sostegno-non-i-24-cfu/
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Postato il 13/03/2022
RECUPERO STIPENDIO ANNO 2013
COSA FARE?
È necessario iniziare l'iter legale, inviando una PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al DS ed al MIM. Al fine di agevolare l'operazione, allego un modello già predisposto da compilare. Ricordo che, una volta compilato e firmato, dovrà essere inviato unicamente in formato PDF o cartaceo. Inviare una scansione del documento fatta con il cellulare potrebbe comportare il rifiuto di accoglimento dell'istanza.
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma
dpit@postacert.istruzione.it
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Comunicazione via pec – raccomandata a/r
Oggetto: invito e diffida ad adempiere - Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di prescrizione
Il sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ______________________
c.f. ___________________________, residente a ______________________________ prov.____________ in via _________________________________ n ______, attualmente in servizio presso l’istituto scolastico _________________________in qualità di __________________________, con la presente intende contestare il mancato riconoscimento dell’anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto, con il presente atto diffida la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande.
Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è lesivo dell’ art. 3 Cost., in tema di tutela del principio di uguaglianza; dell’art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell’art.- 39 Cost. in tema del diritto di stipulare contratti collettivi da parte dell'art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall’art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. n.122/2013 nonché dall'art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell’anno 2013 delle maturazioni stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell’Unione Europea.
La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.
Luogo __________ data ____________
Firma ________________
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il 05/12/2022
Sostegno, cambia la procedura di reclutamento
E’ quanto prevede il DM 259 del 30 settembre 2022 (*), . disposto dal Il Ministero dell’Istruzione e del Merito .
Salta la prima fascia GPS Sostegno
In base alla nuova normativa, a partire dal prossimo anno scolastico non ci saranno più assunzioni nel sostegno dalle GPS di prima fascia. Le nomine avverranno sulla base di nuove graduatorie regionali per il sostegno, con validità biennale, formulate sulla base di un concorso nazionale. Per la conferma in ruolo gli insegnanti dovranno superare il percorso di formazione e prova per i docenti previsto anche per le immissioni in ruolo su posto comune, e il relativo test finale.
La nuova procedura recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, su emendamento dell’Onorevole Vittoria Cassa (M5S). Vediamo nel dettaglio le principali regole introdotte dal nuovo decreto sul reclutamento degli insegnanti di sostegno e i requisiti per partecipare al nuovo concorso per insegnanti di sostegno.
Una graduatoria su base regionale, contratto a tempo determinato al 31 agosto, percorso di formazione e prova disciplinare al termine del percorso con commissione esterna.
La nostra soddisfazione per la procedura semplificata che porterà in breve tempo alla stabilizzazione dei posti di lavoro dei docenti di soastegno.
La procedura
È il frutto di una misura introdotta nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020 art. 1 c. 980), su emendamento di Vittoria Casa (M5S).
Il concorso
Sarà nazionale ma articolato su base regionale. Potrà essere utilizzato per assegnare i posti di sostegno dei diversi ordini e gradi di scuola che residuano in caso di esaurimento di tutte le altre graduatorie utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (tra cui GAE e graduatorie dei concorsi). Per la scuola secondaria questa procedura potrà restare in piedi fino al 31 dicembre 2025.
Chi potrà partecipare
I docenti in possesso della specializzazione sul relativo grado.
Chi ha conseguito il titolo estero potrà partecipare a pieno titolo se ha ottenuto il riconoscimento. Per chi è in attesa di riconoscimento è prevista la possibilità di partecipare con riserva, per cui l’individuazione potrà avvenire dopo il riconoscimento.
Come partecipare e quando
Sarà emanato il bando con l’indicazione dei tempi per presentare l’istanza. Già ora sappiamo che si potrà fare domanda per una sola regione e per tutti i posti per cui si ha il titolo. La graduatoria verrà aggiornata ogni due anni.
Graduatoria per titoli
I partecipanti saranno inseriti in una graduatoria regionale per titoli. Per la valutazione dei titoli si fa riferimento alla tabella A/7 allegata all’ordinanza ministeriale 112 del 2022. Inoltre sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati.
Assegnazione incarico a tempo determinato
I docenti collocati in posizione utile saranno individuati e, con procedura informatizzata, assegnati ad una scuola dove otterranno un contratto di supplenza annuale (31 agosto). È previsto che i docenti svolgano il percorso di formazione e prova con test finale previsto dal decreto ministeriale 226/2022. Chi supera positivamente il percorso sarà ammesso alla prova disciplinare di idoneità con una commissione esterna (sul modello della prova prevista per i docenti da GPS 1 fascia).
Assunzione a tempo indeterminato
I docenti che supereranno l’anno di formazione e prova e la prova disciplinare saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico e confermati in ruolo nella medesima scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Chi non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova può ripeterlo una volta (articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107), secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 3 e seguenti, del DM 226 del 2022.
Chi rinvia il percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi mantiene il contratto a tempo determinato nell’istituzione scolastica in cui ha svolto l’incarico e reitera il percorso.
Chi non supera la prova disciplinare decade dalla procedura e non viene assunto a tempo indeterminato. In questo caso si viene esclusi dalla graduatoria non vi si può accedere più neanche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
La prova disciplinare
Consiste in un colloquio di idoneità che verifica, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata. Verifica la capacità di elaborare una progettazione educativa che rispetti ritmi e stili di apprendimento ed esigenze di ciascun alunno. Verifica la capacità di elaborare, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. La prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Sedi e orario di svolgimento della prova
Saranno comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.
TEMPISTICHE
Sarà emanato un apposito decreto dal ministero che definirà il bando e i tempi per presentare l’istanza.
(*) Vedi (copia e incolla nel browser): https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2023/11/decreto-miur-259-del-30-settembre-2022.pdf
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Postato il 20/11/2022
(dalla sede Cisal Scuola di TA)
Conseguire un diploma di maturita' da privatista, come e perchè.
Cari colleghi,
come ogni anno, è giunto il momento in cui consiglio di acquisire un altro diploma di maturità, sostenendo gli esami in qualità di candidato privatista presso un istituto statale di propria scelta.
I diplomi di maturità tecnica e professionali consentono l'accesso ad ulteriori classi di concorso, aumentando le possibilità di impiego nella scuola.
Per accedere agli esami di Stato, è sufficiente presentare un'istanza all'USR entro il 30 novembre.
Preciso che per conseguire il diploma non è necessario frequentare alcuna lezione, si accede direttamente agli esami di Stato.
Le materie da portare agli esami, saranno soltanto quelle di indirizzo del corso scelto, dunque non si dovranno sostenere prove per quelle materie già presenti nel proprio titolo di studio a suo tempo conseguito (es.: Italiano, matematica, fisica, ecc.)
Non ci sono spese da sostenere, fatta salva la tassa di € 12,06 prevista dal MIUR.
A seguito di lunga e accurata indagine, comunico che le classi di concorso che consentono maggiori possibilità di ricevere incarichi di docenza in provincia di Taranto, per l'anno in corso sono le seguenti:
B-01 - Attività pratiche speciali
Titoli di accesso: Diploma di geometra; perito aeronautico, perito
agrario, perito industriale, perito nautico (1) Maturità tecnica femminile (1)
Maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi diploma equipollente (1) Diploma di maturità professionale del settore femminile con esclusione di qualsiasi equipollenza(1)
(1) purché congiunti a Specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994 o dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 970/1975
Diploma di Agrotecnico, Aspirante al comando di navi mercantili, Aspirante alla professione di costruttore navale, Aspirante direzione di macchine di navi mercantili, Attività sociali, Perito industriale capotecnico – specializzazione industria navalmeccanica (1) Qualsiasi Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico (1) Qualsiasi Diploma di istruzione professionale -
settore Industria e Artigianato (1)
B-05 - Laboratorio di logistica
Titoli di accesso: Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Logistica. Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche. Figura professionale Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche.
B-06 - Laboratorio di odontotecnica
Titoli di accesso: Diploma di maturità professionale di odontotecnico (1)
(1) congiunto a diploma di qualifica (rilasciata da istituto professionale) di: odontotecnico; operatore meccanico del settore odontotecnico Diploma di istruzione professionale - settore Servizi indirizzo Servizi socio-sanitari
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico.
B-07 - Laboratorio di ottica
Titoli di accesso: Diploma di maturità professionale per ottico (1)
Diploma di perito industriale per l’industria ottica congiunto a diploma di qualifica (rilasciato da istituto professionale) di ottico (2) conseguito entro l’a.s. 1993/1994 e congiunto a diploma di qualifica (rilasciato da istituto
professionale) di ottico Diploma di istruzione professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi socio-sanitari articolazione Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico.
B-08 - Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica
Diploma di tecnico delle lavorazioni ceramiche. Diploma di chimico delle industrie ceramiche. Diploma di maturità professionale di tecnico dei
processi ceramici Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato. indirizzo Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato purché congiunto a certificazione delle competenze per la ceramica acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo indirizzo Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato opzione Produzioni artigianali del territorio purché congiunto a certificazione delle competenze
per la ceramica acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo.
B-09 - Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche
Titoli di accesso: Diploma di perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili o aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea
Ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica o Marina Militare o ufficiale o sottufficiale dell'Aeronautica militare controllore della navigazione aerea già, o in atto, in servizio permanente effettivo Diploma di Perito aeronautico specializzazione assistenza navigazione aerea Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del mezzo purché congiunto a certificazione delle competenze sul mezzo aereo acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione del mezzo aereo Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Mobilità delle persone e delle merci.
B10- Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (Purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture Figura professionale Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture settore aeronautico).
Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo - opzione Costruzioni aeronautiche. Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (Purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture Figura professionale Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture settore aeronautico). Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo. Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo - opzione Costruzioni aeronautiche. Diploma di Perito industriale per le costruzioni aeronautiche
B013 - Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda
Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Sistema moda
articolazione Calzature e moda Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Sistema moda Figure professionali - Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
- Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature e moda
Ricordo che le notizie qui riportate sono da considerarsi assolutamente riservate e non divulgabili. La compilazione della presente informativa ha richiesto mesi di osservazione delle varie classi di concorso e dei relativi posti disponibili.
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Postato il 16 ottobre 2022
Riforma reclutamento e formazione docenti. Tutte le novità
https://anief.org/formazione/news-formazione/40756-riforma-reclutamento-e-formazione-docenti-tutte-le-novit%C3%A0
Le Commissioni riunite 1a e 7a (Commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali) hanno approvato un maxiemendamento che contiene diverse misure relative alla scuola.
Il testo passa adesso all’esame dell’aula del Senato. Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 29 giugno pena la sua decadenza. Pertanto, dopo l’approvazione del senato, il testo passerà alla camera molto velocemente senza che sia possibile apportare ulteriori modifiche.
Gli emendamenti approvati confermano l’impalcatura iniziale sebbene con alcune significative modifiche frutto dell’accordo fra i vari partiti di maggioranza.
In sintesi alcune novità eclatanti:
TFA SOSTEGNO: chi ha svolto 3 anni di servizio specifico (negli ultimi 5 anni) e sia in possesso anche di abilitazione all'insegnamento potrà accedervi direttamente (fino 31 dicembre 2024).
I 24 cfu saranno considerati validi ai fini dell'acquisizione dei 60 CFU
Fino al 31 dicembre 2024 chi è in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro ottobre 2022) potrà accedere ai concorsi senza "abilitazione".
Si può partecipare ai concorsi anche avendo 3 annualità di servizio di cui almeno 1 specifica (viene specificato il requisito dell'annualità di servizio specifico).
Fino al 2025, solo per i posti di sostegno, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari, si attingerà alle GPS I fascia. e graduatorie di merito dei concorsi ordinari (secondaria, infanzia/primaria, STEM) sono integrate con i candidati idonei. In realtà la novità riguarda solo il concorso per la scuola secondaria.
Di seguito ci soffermiamo sulle principali modifiche rispetto al testo iniziale.
PROVE CONCORSUALI
La selezione dei docenti di ruolo avverrà sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
La prova orale accerterà, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento che si consegue mediante un percorso universitario e accademico di almeno 60 CFU/CFA e il superamento della prova finale prevista al termine del percorso. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale.
I percorsi in questione saranno a numero chiuso. Infatti, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
FASE TRANSITORIA
Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I vincitori di concorso dovranno poi conseguire gli ulteriori CFU successivamente.
I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i 30 CFU, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione con oneri, a carico dei partecipanti.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono conseguentemente assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
PARTECIPAZIONE CON I 24 CFU (CONSEGUITI FINO AL 31 OTTOBRE 2022)
Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Per la copertura dei posti comuni e di insegnante tecnico pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale con le 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione.
RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU
Ai fini di cui dell’acquisizione dei 60 CFU, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, viene riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
ABILITATI\SPECIALIZZATI SU ALTRE CDC
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
ACCESSO DIRETTO AL TFA SOSTEGNO
Fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
REQUISITI DI ACCESSO ALLE CDC A-26 E A-28
Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.
ASSUNZIONE DALLE GPS I FASCIA PER POSTO DI SOSTEGNO
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo dopo le assunzioni ordinarie e la c.d. “call veloce”, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) costituite e aggiornate con cadenza biennale.
CONCORSO RISERVATO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Accanto al concorso ordinario che sarà utilizzato per la copertura del 50% dei posti, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
INSERIMENTO IDONEI NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA
Le graduatorie dei concorsi ordinari (anche per la scuola secondaria), sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
I nostri suggerimenti:
I 24 cfu vengono riconosciuti purche’ conseguiti entro il 31 ottobre 2022 per cui per quanti ne fossero privi si suggerisce la loro acquisizione entro tale data
Le nostre osservazioni
il sistema così delineato prevede troppe prove che si ripetono inutilmente; un “percorso di guerra” inutile che renderà sempre più difficile la stabilizzazione dei precari :
LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEDA DI SINTESI
(CCNL Comparto Scuola del 29-07.2007, tutt’ora vigente)
Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del
CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti
Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007
- Personale assunto a tempo indeterminato
Ha diritto:
▪ a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
▪ a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell’anno di assunzione o dicessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- Personale assunto a tempo determinato
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni (c.d. settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.
Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):
▪ Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante
Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche
se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).
Periodi in cui è possibile fruire delle ferie
Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18
Personale docente
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In sintesi:
▪ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
▪ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
▪ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
▪ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno
ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
▪ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).
Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari,
previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.
Personale A.T.A.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno
scolastico anche frazionandole in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31
agosto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:
▪ Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
▪ Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
▪ Anche per il personale ATA il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta.
Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle
Organizzazioni Sindacali provinciali.
Interruzione o sospensione delle ferie
Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01
- Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:
▪ In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
▪ In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
▪ se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero.
- Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente
Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di
interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.
In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione
Risulta illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di
fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.
Su quest’ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all’art. 28, dispone che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli
organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni
di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze.
Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale
A.T.A. o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento
dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.
Ferie per chi è di ruolo e svolge un incarico a tempo determinato
(Artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09)
(omissis)
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Postato il 13 febbraio 2022
GUIDA - OBBLIGO FORMAZIONE INCLUSIONE
(Legge di Bilancio 2021, comma 961)